Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16934 del 27/06/2018 (Rv. 649698 - 01)
Concordato fallimentare - Credito del professionista per la redazione di relazione di asseverazione - Liquidazione del compenso - Normativa applicabile - Art. 27 del d.m. n. 140 del 2012 - Esclusione - Art. 21 del d.m. n. 140 del 2012 - Applicabilità - Fondamento.
La liquidazione del compenso spettante al professionista che, nell'ambito del concordato fallimentare, abbia redatto la relazione di asseverazione di cui all'art. 161, comma 3, l. fall., non deve avvenire secondo i criteri di cui all'art. 27 d. m. n. 140 del 2012, che riguarda le attività di complessiva assistenza al debitore nel periodo preconcorsuale, trovando invece applicazione i parametri fissati dall'art. 21 dello stesso decreto per le attività di "valutazioni, perizie e pareri", essendo l'incarico funzionale alla redazione di un "parere motivato", ovvero a "relazioni di stima richiesta da disposizioni di legge o di regolamenti".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16934 del 27/06/2018 (Rv. 649698 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_046