Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16365 del 21/06/2018 (Rv. 649668 - 01)
Fallimento - Notificazione del ricorso - Effettuato alla società mediante posta elettronica certificata - Utilizzazione dell’indirizzo comunicato dal destinatario al registro delle imprese - Validità - Indirizzo PEC accessibile, di fatto, solo da diversa società - Irrilevanza.
Procedimento civile – notificazione.
In tema di notifiche telematiche, quella eseguita all'indirizzo PEC dichiarato da una società si perfeziona in virtù dell'attestazione di avvenuta consegna alla formale intestataria, non potendo tale notifica essere ritenuta invalida qualora, pur essendo riconducibile alla destinataria in base alle risultanze del registro delle imprese, l'indirizzo di posta elettronica non sia, di fatto, abilitato all'uso da parte sua, bensì sia reso disponibile a vantaggio di altra società.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16365 del 21/06/2018 (Rv. 649668 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040