Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Cass. n. 16565/2018
Rimessa in conto corrente - Denaro proveniente dalla vendita di un bene costituito in pegno consolidatosi - Revocabilità - Fondamento.
In tema di revocatoria fallimentare, la rimessa in conto corrente bancario effettuata con denaro proveniente dalla vendita di un bene costituito in pegno, ormai consolidatosi in favore della banca, è revocabile, ai sensi dell'art. 67 l. fall., non assumendo alcun rilievo la circostanza che il ricavato della vendita sia destinato a soddisfare un credito privilegiato, in quanto l'"eventus damni" deve considerarsi "in re ipsa", consistendo nella lesione della "par condicio creditorum" ricollegabile all'uscita del bene dalla massa in forza dell'atto dispositivo, e non potendosi escludere "a priori" il pregiudizio delle ragioni di altri creditori privilegiati, insinuati in seguito al passivo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16565 del 22/06/2018 (Rv. 649536 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166,Cod_Civ_art_1823, Cod_Civ_art_2784, Cod_Civ_art_2787