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Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 12010 del 16/05/2018 (Rv. 649108 - 01)

Legittimazione del P.M. - Richiesta di fallimento depositata dal P.M. dopo l'apertura del procedimento di revoca del concordato - Successiva rinuncia alla domanda di ammissione al concordato - Effetti - Chiusura del procedimento - Esclusione - Conseguenze.

La rinuncia alla proposta di concordato preventivo, formulata dal debitore nel corso del procedimento di revoca del concordato medesimo, non determina di per sé, prima di una formale dichiarazione di improcedibilità ad opera del tribunale, la chiusura del procedimento, sicché il P.M., che, a seguito della comunicazione ex art. 173 l.fall., partecipa ordinariamente al procedimento, nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa delle altre parti, ben può rassegnare le proprie conclusioni che comprendono, oltre alla valutazione negativa della proposta concordataria, anche l'eventuale richiesta di fallimento in ragione della ritenuta insolvenza dell'imprenditore di cui sia venuto a conoscenza a seguito di tale partecipazione.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 12010 del 16/05/2018 (Rv. 649108 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_037, Dlgs_14_2019_art_038, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_046, Dlgs_14_2019_art_047, Dlgs_14_2019_art_106, Cod_Proc_Civ_art_069, Cod_Proc_Civ_art_070