Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie – Cass. n. 6575/2018
Stato di insolvenza nel periodo sospetto - Presunzione assoluta - Conseguenze - Prova dell'elemento soggettivo dell'azione - Accertamento della manifestazione esterna del dissesto e della sua percezione come tale in capo all'"accipiens" - Sussistenza.
In tema di azione revocatoria fallimentare, lo stato di insolvenza del debitore nel cd. periodo sospetto anteriore alla dichiarazione di fallimento è oggetto di una presunzione "iuris et de iure" derivante dalla stessa apertura della procedura concorsuale, sicché il giudice del merito, ai fini della prova in questione deve soltanto verificare se, nel medesimo periodo e con riguardo al tempo degli atti revocandi, si siano manifestati all'esterno i sintomi del dissesto e come tali siano stati percepiti dall'"accipiens".
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6575 del 16/03/2018 (Rv. 647758 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166