Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6649 del 16/03/2018 (Rv. 647760 - 01)
Rinuncia alla domanda - Dichiarazione di improcedibilità - Richiesta di fallimento del P.M. - Art. 7 l.fall. - Inapplicabilità - Conclusioni orali del P.M. all’udienza - Ammissibilità - Fondamento.
Alla richiesta di fallimento formulata dal Pubblico Ministero a seguito della dichiarazione di improcedibilità della domanda di concordato preventivo per rinuncia del proponente, non si applica il disposto dell'art. 7 l.fall., in quanto la parte pubblica, una volta informata della proposta di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 5, l.fall., partecipa ordinariamente al procedimento, rassegnando in udienza le proprie conclusioni orali, che possono comprendere anche l'eventuale richiesta di fallimento dell'imprenditore in ragione della sua ritenuta insolvenza, di cui ha avuta conoscenza per effetto di detta partecipazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6649 del 16/03/2018 (Rv. 647760 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_038, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_046, Dlgs_14_2019_art_047, Dlgs_14_2019_art_106