Ammissione al passivo - Crediti assistiti da privilegio generale - Corso degli interessi - Disciplina vigente prima del d.lgs. n. 5 del 2006 - Liquidazione massa attiva sufficiente - Sospensione degli interessi - Sussiste.
In tema di ammissione al passivo fallimentare, ai sensi del combinato disposto dell art. 2749 c.c. e dell'art. 54, comma 3, l.fall., nel testo vigente prima della novella introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006, il credito assistito da privilegio generale continua a produrre interessi dopo la dichiarazione di fallimento e fino a quando sia stata liquidata una massa attiva sufficiente al soddisfacimento integrale del medesimo credito privilegiato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6587 del 16/03/2018 (Rv. 647759 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2749, Cod_Civ_art_2788, Cod_Civ_art_2855, Dlgs_14_2019_art_153, Dlgs_14_2019_art_154