Requisito dell'indebitamento ex art. 1, comma 2, lett. c) l. fall. - Tempo con riferimento al quale deve essere valutata l'esistenza - Momento della dichiarazione di fallimento- Fondamento.
Il requisito di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) l. fall., costituito da un indebitamento complessivo almeno pari ad euro 500.000, deve essere valutato, stando al tenore letterale della norma, confrontato con quello delle lettere a) e b) dello stesso comma, solo con riferimento al momento della dichiarazione di fallimento, non anche con riferimento al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3158 del 08/02/2018 (Rv. 647341 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_121, Dlgs_14_2019_art_001