Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per i creditori - creditori con privilegio o pegno su mobili – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2818 del 06/02/2018 (Rv. 647144 - 02)
Possibilità di vendita da parte del creditore - Esplicazione di autotutela in senso proprio - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Ripartizione con il piano di riparto - Necessità - Rispetto cause di prelazione - Necessità.
L'art. 53 l.fall., se pure riconosce ai creditori privilegiati assistiti dal diritto di ritenzione la possibilità di procedere, la procedura concorsuale, alla vendita del bene, non la configura come esplicazione di autotutela in senso proprio, come avviene al di fuori del fallimento, perché tale facoltà presuppone l'accertamento del credito nelle forme dell'insinuazione allo stato passivo e perché assoggetta la vendita del bene gravato dal privilegio all'autorizzazione ed ai criteri direttivi del giudice delegato, a fronte della concorrente legittimazione del curatore; onde il ricavato dalla vendita, quand'anche il bene gravato sia venduto direttamente dal creditore, non viene immediatamente incassato in via autosatisfattiva dal medesimo, ma ripartito attraverso il piano di riparto, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2818 del 06/02/2018 (Rv. 647144 - 02)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_152