Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - atti successivi alla dichiarazione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2821 del 06/02/2018 (Rv. 646868 - 01)
Assegno bancario - Ricezione da parte del fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento - Azioni spettanti al curatore - Inefficacia del pagamento ex art. 44, comma 2, l.fall. - Configurabilità - Terzo giratario del titolo - Inefficacia dell’atto solutorio ex art. 44, comma 1, l.fall. - Cumulo delle domande - Ammissibilità.
In caso di emissione di un assegno bancario ricevuto da soggetto già dichiarato fallito, il curatore fallimentare può promuovere contemporaneamente, trattandosi di obbligazioni differenti, sia l’azione di inefficacia di tale atto, ex art. 44, comma 2, l.fall., nei confronti dell’emittente che non resta liberato a seguito del pagamento inefficace, sia l’azione di inefficacia, ex art. 44, comma 1, l.fall., nei confronti del terzo divenuto giratario del medesimo titolo, quale atto solutorio posto in essere dal fallito e, quindi, inefficace rispetto ai creditori.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2821 del 06/02/2018 (Rv. 646868 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_144, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166