Cessazione degli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento - Presupposto - Passaggio in giudicato della sentenza di revoca.
Gli effetti della sentenza di fallimento – la cui provvisoria esecutività, disposta dall’art. 16, comma 2, l.fall., non è suscettibile di sospensione – vengono meno solo con il passaggio in giudicato della decisione che, accogliendo il reclamo ex art. 18 l.fall., la revoca.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1073 del 17/01/2018 (Rv. 647333 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_049, Dlgs_14_2019_art_121, Dlgs_14_2019_art_053