Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - esecutivita' dello stato passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 1179 del 18/01/2018 (Rv. 646852 -
Pluralità di domande tempestive - Trattazione in più udienze - Decreto di esecutività - Esame di tutte le domande - Necessità - Termine per il deposito delle domande tardive - Decorrenza - Fattispecie.
In materia di fallimento,poichè il giudice delegato può formare lo stato passivo e renderlo esecutivo con decreto depositato in cancelleria solo dopo aver terminato l’esame di tutte le domande presentate tempestivamente, deve escludersi che nel caso in cui il procedimento di verifica si protragga per più udienze, il giudice possa adottare all’esito di ciascuna di esse altrettanti decreti di esecutività, i quali, ove erroneamente emessi, devono ritenersi “tamquam non essent” e perciò privi di effetti ai fini della scadenza del termine per il deposito delle domande tardive di cui all’art. 101 l.fall. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento del tribunale di inammissibilità della domanda tardiva depositata dopo il decorso dell’anno dal decreto del giudice delegato, che aveva dichiarato l’esecutività dello stato passivo limitatamente alle sole domande tempestive sulle quali aveva deciso in udienza, rinviando l’esame delle altre ad una udienza successiva).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 1179 del 18/01/2018 (Rv. 646852 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207, Dlgs_14_2019_art_208