Azione promossa dal creditore individuale - Pendenza del giudizio - Sopravvenuto fallimento del debitore - Improcedibilità dell’azione - Esclusione - Condizioni.
Il sopravvenuto fallimento del debitore non determina l'improcedibilità dell'azione revocatoria ordinaria promossa dal singolo creditore qualora il curatore non manifesti la volontà di subentrarvi, né risulti aver intrapreso, con riguardo al medesimo atto di disposizione già impugnato ex art. 2901 c.c., altra analoga azione a norma dell'art. 66 l.fall.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 29112 del 05/12/2017 (Rv. 646485 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_150, Dlgs_14_2019_art_165, Cod_Civ_art_2901
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
cassazione
29112
2017