Concordato preventivo - Crediti nascenti da nuovi contratti - Successivo fallimento - Prededuzione - Condizioni.
I crediti nascenti da nuovi contratti che, pur se non espressamente contemplati nel piano concordatario, siano stipulati dal debitore, in corso di esecuzione del concordato preventivo omologato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano medesimo e dell’adempimento della proposta, devono ritenersi sorti in funzione della procedura e vanno ammessi in prededuzione allo stato passivo del fallimento consecutivo, dichiarato per effetto della risoluzione del concordato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 380 del 10/01/2018 (Rv. 646316 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_221, Dlgs_14_2019_art_006, Dlgs_14_2019_art_101, Dlgs_14_2019_art_094, Dlgs_14_2019_art_112, Dlgs_14_2019_art_118