Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11958 del 16/05/2018 (Rv. 648456 - 01)
Concordato preventivo - Pagamenti di crediti - Difetto di autorizzazione del giudice delegato - Revoca dell'ammissione al concordato preventivo - Automaticità - Esclusione - Accertamento della frode alle ragioni dei creditori - Necessità.
Il pagamento non autorizzato di un debito scaduto eseguito in data successiva al deposito della domanda di concordato preventivo, non integra in via automatica, ai sensi dell'art. 173, comma 3, l.fall., una causa di revoca del concordato, la quale consegue solo alla verifica, da compiersi ad opera del giudice di merito, che tale pagamento, non essendo ispirato al criterio della migliore soddisfazione dei creditori, sia diretto a frodare le ragioni di questi ultimi, così pregiudicando le possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11958 del 16/05/2018 (Rv. 648456 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_046, Dlgs_14_2019_art_094, Dlgs_14_2019_art_106, Dlgs_14_2019_art_100, Dlgs_14_2019_art_095