Contratto di leasing - Risoluzione precedente alla dichiarazione di fallimento - Equo compenso per l’uso della cosa – Determinazione - Potere del giudice delegato - Sussiste.
In materia di insinuazione allo stato passivo dei crediti derivanti da un contratto di leasing che sia stato risolto prima della dichiarazione di fallimento, rientra nei poteri del giudice delegato, ai sensi degli artt. 25, comma 1, n. 8), e 92 e ss. l.fall., provvedere alla determinazione dell'equo compenso per l'uso della cosa ex art. 1526, comma 1, c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11962 del 16/05/2018 (Rv. 648457 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_123, Dlgs_14_2019_art_177, Dlgs_14_2019_art_200, Cod_Civ_art_1526