Liquidazione dell’attivo fallimentare - Procedure competitive - Affitto di azienda - Mancata stipulazione del contratto di affitto - Fatto imputabile all'affittuario - Incameramento della cauzione - Organi della procedura - Condizioni.
Nella fase di liquidazione dell'attivo fallimentare, al curatore è riconosciuta la possibilità di incamerare la cauzione prestata da colui che, scelto tramite procedura competitiva, non addivenga, poi, alla stipula del contratto di affitto di azienda cui quest'ultima era propedeutica, così venendo meno al rispetto della suddetta proposta, a condizione che non venga fornita la prova che l'inadempimento sia giustificato da ragioni idonee a compromettere gli interessi dell'aggiudicatario.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11957 del 16/05/2018 (Rv. 648565 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Proc_Civ_art_287, Dlgs_14_2019_art_212, Dlgs_14_2019_art_216