Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5825 del 09/03/2018 (Rv. 648570 - 02)
Relazione del professionista attestatore - Controllo del tribunale - Portata - Completezza dei dati e comprensibilità dei criteri di giudizio - Fondamento - Fattispecie.
In tema di concordato preventivo, nel valutare l'ammissibilità della domanda, il giudice ha il compito di controllare la corretta predisposizione dell'attestazione del professionista, in termini di completezza dei dati e di comprensibilità dei criteri di giudizio, rientrando tale attività nella verifica della regolarità della procedura, indispensabile a garantire la corretta formazione del consenso dei creditori. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso il decreto che aveva dichiarato l'inammissibilità della proposta di concordato per un vizio di attestazione del professionista, il quale non aveva indicato i criteri di valutazione seguiti nel condividere i valori immobiliari riportati in una perizia di parte, allegata alla domanda, ma aveva recepito acriticamente le risultanze di tale perizia).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5825 del 09/03/2018 (Rv. 648570 - 02)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_046, Dlgs_14_2019_art_047