Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 5479 del 07/03/2018 (Rv. 647748 - 01)
Concordato cd. con riserva - Violazione di regole di natura sostanziale - Conseguenze - Emissione decreto di improcedibilità - Ammissibilità - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.
In tema di concordato preventivo, il tribunale può emettere, nell'ambito del procedimento ex art. 162 l. fall., provvedimenti di rigetto o di improcedibilità della proposta formulata dal debitore anche al di fuori delle ipotesi di violazione dei requisiti formali di cui agli art. 160, commi 1 e 2, e 161, l. fall., ogniqualvolta venga a conoscenza di atti che costituiscono violazione di regole di natura sostanziale (nella specie, pagamenti ritenuti lesivi della "par condicio creditorum"); in tal caso, il decreto di rigetto o di improcedibilità, in assenza della contestuale dichiarazione di fallimento, non ha carattere decisorio e non è pertanto suscettibile di ricorso straordinario per cassazione ax art. 111, comma 7, Cost.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 5479 del 07/03/2018 (Rv. 647748 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_046, Dlgs_14_2019_art_047, Dlgs_14_2019_art_046, Dlgs_14_2019_art_121, Dlgs_14_2019_art_053, Dlgs_14_2019_art_047