Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 5273 del 06/03/2018 (Rv. 647746 - 01)
Procedimento per la revoca dell'ammissione ex art. 173 l. fall. - Decreto di convocazione delle parti - Termine a difesa ex art. 15, comma 3, l. fall. - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Nell'ambito del procedimento di revoca dell'ammissione al concordato preventivo, il tribunale non è tenuto, con il decreto di convocazione delle parti, a concedere il termine a difesa non inferiore a quindici giorni previsto dall'art. 15, comma 3, l. fall., sia in quanto il rinvio a tale disposizione contenuto nell'art. 173 l. fall. deve intendersi nei limiti della compatibilità, sia in quanto in tale ipotesi il contraddittorio tra creditore istante e debitore si è già instaurato, cosicché quest'ultimo è già a conoscenza della necessità di preparare la propria difesa anche in relazione alla possibile dichiarazione di fallimento, di cui la revoca del concordato costituisce uno dei presupposti.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 5273 del 06/03/2018 (Rv. 647746 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_106