Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4790 del 01/03/2018 (Rv. 648788 - 01)
Fattibilità economica - Inidoneità dell’attivo rispetto al soddisfacimento dei creditori - Sindacato del tribunale - Sussiste - Fattispecie.
In tema di concordato preventivo, mentre il sindacato del giudice relativo alla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità dello stesso con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, quale realizzabilità in concreto del piano proposto dal debitore, può essere svolto solo nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una manifesta sua inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile la proposta di concordato preventivo, rilevando la manifesta inidoneità dell'attivo, come stimato dal medesimo proponente, a consentire il pagamento dei creditori nella percentuale proposta, a causa dell'elevato ammontare delle spese di procedura).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4790 del 01/03/2018 (Rv. 648788 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_047