Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4787 del 01/03/2018 (Rv. 647892 - 01)
Tempestività - Notifica telematica al curatore - Insufficienza - Deposito telematico presso la cancelleria - Necessità - Conseguenze.
In tema di opposizione allo stato passivo, il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo, mediante deposito presso la cancelleria del tribunale, ai sensi dell'art. 99, comma 1, l.fall. Ne deriva che, in caso di deposito telematico, ai fini della verifica della tempestività, il ricorso in opposizione deve intendersi proposto nel momento in cui viene generata la ricevuta di consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, insufficiente essendo la sua mera notifica, entro detto termine, all'indirizzo PEC del curatore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4787 del 01/03/2018 (Rv. 647892 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_207