Omologazione della proposta - Esclusione del diritto di voto di un creditore - Invalidità della deliberazione - Limiti - Verifica della decisività del voto (c.d. prova di resistenza) - Necessità.
In tema di omologazione della proposta di concordato preventivo ex art. 180 l. fall., l'esclusione del diritto di voto di un creditore, ai sensi dell'art. 176, comma 2, l. fall., non determina l'invalidità della deliberazione di approvazione della proposta concordataria, se si accerta, tramite la c.d. prova di resistenza, che, quand'anche quel creditore fosse stato ammesso al voto, la proposta sarebbe risultata comunque approvata dalla maggioranza dei crediti.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 4192 del 21/02/2018 (Rv. 647421 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_108, Dlgs_14_2019_art_112