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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Cass. n. 4202/2018

Mutuo ipotecario stipulato a copertura di esposizione pregressa del mutuatario - Fallimento del mutuatario - Revocabilità ex art. 67 l.fall. dell'intera operazione - Condizioni .

È revocabile, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2), l.fall., e in ogni caso ex art. 67, comma 2 l.fall., la rimessa conseguente alla concessione di un mutuo garantito da ipoteca destinata a ripianare uno scoperto di conto, laddove il mutuo ipotecario e il successivo impiego di una somma siano inquadrabili in un'operazione unitaria posta in essere in funzione dell'azzeramento della preesistente esposizione debitoria del mutuatario. Ne consegue che il curatore, ricorrendone i presupposti, può impugnare l'intera operazione per farne dichiarare l'inefficacia,in quanto diretta, per un verso, a estinguere con mezzi anormali le precedenti obbligazioni gravanti sul beneficiario delle somme mutuate, per altro verso, a costituire una garanzia per detti debiti preesistenti, dovendosi riconoscere l'utilità della banca non nella contrazione del mutuo fondiario in sé ma nel suo impiego come fattore ristrutturativo di un passivo almeno in parte e consistentemente diverso, essendo, tuttavia, il Tribunale tenuto ad accertare, a fronte di specifica deduzione della mutuante, se una parte del finanziamento potesse essere destinata ad una nuova sovvenzione invece che al consolidamento del passivo.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4202 del 21/02/2018 (Rv. 648106 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Cod_Civ_art_2901

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2018