Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Cass. n. 14002/2018
Cessione del credito - Revocabilità ex art. 67 l.fall. - Condizioni - Accordo generale per l'impiego della cessione come mezzo di pagamento - Eventuale sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
La cessione di credito, se effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro od altri titoli di credito equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non è usuale, alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali, tanto da sottrarsi alla revocabilità esclusivamente qualora sia stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito che venga così estinto. Tuttavia, allorché le parti pattuiscano "ab origine", nell'ambito di un rapporto di durata, specifiche modalità di pagamento che prevedano il ricorso generalizzato alla cessione in parola, è alle regole di tale accordo contrattuale a monte e alle modalità seguite in concreto, che il giudice deve aver riguardo per apprezzare se l'"accipiens" sia stato effettivamente in grado di rendersi conto di un adempimento sintomatico del dissesto del debitore. (Fattispecie in materia di somministrazione).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14002 del 31/05/2018 (Rv. 649167 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166