Oneri di allegazione della parte richiedente - Indicazione della causa del credito - Sufficienza - Riferimento espresso alle norme di legge prevedenti il privilegio - Necessità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Ai fini dell'insinuazione al passivo del fallimento, anche in via privilegiata, è sufficiente che la parte indichi la causa del credito (costituito, nella specie, dall'avvenuto pagamento delle imposte erariali e delle addizionali, corrisposte allo Stato e agli enti locali), non essendo prescritta, a pena di decadenza, l'indicazione degli estremi delle norme di legge che fondano il diritto fatto valere, in base al principio per il quale "jura novit curia".
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12467 del 21/05/2018 (Rv. 649114 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_201