Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - liquidazione dell'attivo - vendita di immobili - modalita' - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 9017 del 11/04/2018 (Rv. 648434 - 02)
Ricorso da parte del curatore alle modalità di vendita prefissate dal codice di procedura civile - Poteri di sospensione ex art. 107, comma 4, l. fall. ed ex art. 108 l. fall. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Applicabilità dell'art. 584 c.p.c. - Conseguenze.
In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, qualora il curatore ricorra alle modalità di vendita prefissate dal codice di procedura civile divengono applicabili alla liquidazione le sole norme previste dal codice di rito, restando esclusa la possibilità di applicare tanto l'istituto della sospensione della vendita che l'art. 107, quarto comma, l. fall. riconosce al curatore, quanto quello della sospensione delle operazioni di vendita che l'art. 108, primo comma, l. fall. riconosce al giudice delegato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 9017 del 11/04/2018 (Rv. 648434 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_584, Dlgs_14_2019_art_216, Dlgs_14_2019_art_217