Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - poteri - rappresentanza giudiziale - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9010 del 11/04/2018 (Rv. 648255 - 01)
Azione ex art. 2932 cod. civ. - Fallimento del promittente venditore - Inammissibilità o improcedibilità della domanda - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
L'azione esperita dal promissario acquirente ai sensi dell'art. 2932 c.c. per ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, non diviene improcedibile a seguito della dichiarazione di fallimento del promittente venditore; essa infatti non ha ad oggetto il soddisfacimento diretto ed immediato di un credito pecuniario, ed inoltre, malgrado il tenore apparente della rubrica della disposizione e la "sedes materiae", si differenzia dalle azioni esecutive individuali, onde non può configurarsi alcun profilo di inammissibilità originaria della domanda o di improcedibilità successiva della stessa ai sensi degli artt. 51 e 52 l.fall..
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9010 del 11/04/2018 (Rv. 648255 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2932, Dlgs_14_2019_art_005, Dlgs_14_2019_art_150, Dlgs_14_2019_art_173, Dlgs_14_2019_art_172, Dlgs_14_2019_art_201