Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8503 del 06/04/2018 (Rv. 648116 - 01)
Fallimento a seguito di revoca dell’ammissione al concordato preventivo - Fideiussione a garanzia di un debito correlato a un rapporto di leasing - Scioglimento del rapporto di leasing per fallimento del debitore principale - Computo del debito del fideiussore - Parametri ex art. 72-quater l. fall. - Rilevanza.
Fidejussione - limiti - scadenza dell'obbligazione principale In genere.
Nella dichiarazione di fallimento intervenuta a seguito di revoca del concordato preventivo per occultamento della reale entità del debito dichiarato nella proposta concordataria ed avente a oggetto un contratto di leasing (scioltosi con il fallimento del debitore) garantito da fideiussione, il computo del debito effettivo del fideiussore deve essere commisurato a quello del debitore garantito e la sua determinazione deve avvenire applicando i parametri previsti dall'art. 72-quater l. fall.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8503 del 06/04/2018 (Rv. 648116 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1944, Dlgs_14_2019_art_177, Dlgs_14_2019_art_106