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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare – Cass. n. 9290/2018

Principio della consecuzione di procedure - Effetti - Retrodatazione del periodo sospetto - Intervallo temporale - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di revocatoria fallimentare, nel caso in cui dopo la revoca dell'ammissione del debitore al concordato preventivo si frapponga un intervallo di tempo prima della sua dichiarazione di fallimento, non è esclusa la consecuzione delle procedure concorsuali e, quindi, la retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto al momento della detta ammissione, purché si tratti di un intervallo di estensione non irragionevole, tale cioè da non costituire esso stesso elemento dimostrativo dell'intervenuta variazione dei presupposti delle due procedure (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che aveva ritenuto revocabile l'ipoteca giudiziale iscritta a carico del fallito nei sei mesi precedenti alla sua ammissione al concordato preventivo, in presenza del fallimento dichiarato dopo circa un anno dalla cessazione della prima procedura).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9290 del 16/04/2018 (Rv. 648445 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_170, Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_046, Dlgs_14_2019_art_047, Dlgs_14_2019_art_106

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9290 

2018