Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 7971 del 30/03/2018 (Rv. 648114 - 01)
Amministrazione straordinaria delle grandi imprese – Disciplina di cui all’art. 8, comma 3, d.l. n. 70 del 2011 – Procedura in fase liquidatoria – Compiti del commissario liquidatore – Mancata individuazione del terzo assuntore – Conversione in fallimento –– Poteri officiosi del tribunale.
L'art. 8, comma 3, del d.l. n. 70 del 2011, dettato in relazione alle procedure di amministrazione straordinaria iniziate ai sensi del d.l. n. 26 del 1979 (convertito con modificazioni dalla legge n. 95 del 1979) e già poste in fase liquidatoria ai sensi dell'art. 1, comma 498, l. n. 296 del 2006, impone al commissario liquidatore, con evidenti finalità di ulteriore accelerazione nella chiusura di tali procedure, un programma operativo volto alla verifica di un possibile esito concordatario entro il termine di sei mesi e, in caso di mancata individuazione di un terzo assuntore, richiede procedersi alle attività regolate dalle norme di cui agli artt. 69 e ss. del d.lgs. n. 270 del 1999, con la conseguenza che il commissario liquidatore può promuovere la dichiarazione di fallimento, anche prima della scadenza del termine, fermo restando il potere dell'autorità giudiziaria di disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, la conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 7971 del 30/03/2018 (Rv. 648114 - 01)