Esdebitazione - Presupposto oggettivo ex art. 142, comma 2, l.fall. - Portata - Prudente apprezzamento del giudice - Nozione.
In tema di esdebitazione, la valutazione del presupposto di cui al comma 2 dell'art. 142 l.fall. (per il quale tale beneficio non può essere concesso "qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali"), pur rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, deve essere operata secondo un'interpretazione coerente con il "favor debitoris" che ispira la norma, sicché, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 1, il beneficio dell'esdebitazione deve essere concesso a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7550 del 27/03/2018 (Rv. 648253 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_278, Cod_Civ_art_2740