Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 1182 del 18/01/2018 (Rv. 646798 - 02)
Accordo di ristrutturazione dei debiti - Credito del professionista per attività di assistenza e consulenza funzionali all’omologazione dell’accordo - Prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall. - Configurabilità - Fondamento - Credito sorto in funzione della procedura minore - Verifica "ex post" della concreta utilità per la massa - Esclusione.
Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza funzionali all’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, rientra "de plano" tra i crediti sorti "in funzione" di quest'ultima procedura e, come tale, a norma dell'art. 111, comma 2, l.fall., va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che ai fini di tale collocazione debba essere accertato, con valutazione "ex post", che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 1182 del 18/01/2018 (Rv. 646798 - 02)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_221, Dlgs_14_2019_art_006, Dlgs_14_2019_art_057