Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - rivendicazione, restituzione, separazione di cose - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1190 del 18/01/
Rivendica ex artt. 93 e 103 l.fall. - Pendenza del giudizio di accertamento delle sottoscrizioni della scrittura privata di vendita - Difetto del presupposto della domanda - Ragioni - Fattispecie.
La rivendica fallimentare di beni immobili presuppone che la vendita sia opponibile al fallimento del venditore richiedendosi a tal fine che l'atto abbia data certa e che le formalità necessarie a renderlo opponibile ai terzi – "id est", la trascrizione – siano state compiute, ex art. 45 l.fall., in data anteriore all'apertura del fallimento, sicché il procedimento de quo non può essere instaurato, ai sensi degli artt. 93 e 103 l.fall., in dichiarata pendenza del giudizio ordinario di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni della scrittura privata di vendita, in quanto, fino al suo positivo esaurimento, e fino alla trascrizione dell'atto, difetta il presupposto cui associare il titolo di legittimazione nei confronti del fallimento (Nella specie, la rivendicante aveva chiesto in sede fallimentare l'accertamento in via incidentale della validità della scrittura privata di vendita di un appartamento evidenziando la pendenza del separato giudizio ordinario di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni instaurato con domanda trascritta prima del fallimento).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1190 del 18/01/2018 (Rv. 647228 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_145, Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_110, Cod_Civ_art_2652, Cod_Civ_art_2657