Fallimento - Credito ipotecario - Mancanza del bene nell'attivo fallimentare - Insinuazione al passivo del privilegio ipotecario - Ammissibilità - Condizioni.
L'ammissione al passivo fallimentare di un credito ipotecario è possibile anche se il bene su cui grava la garanzia non faccia parte dell'attivo, purché, ai sensi dell'art. 93 l.fall. (nel testo introdotto dall'art. 78 d.lgs. n. 5 del 2006), la domanda di insinuazione descriva il bene su cui si intende far valere la prelazione e precisi le oggettive ragioni della potenziale acquisibilità, fermo restando che l'effettivo dispiegarsi della prelazione in sede di riparto rimane subordinato al recupero del bene al compendio fallimentare.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 5341 del 22/02/2019 (Rv. 652812 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_201