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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie – Cass. 277/2019 (02)

Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - Rimesse in conto corrente - Disciplina introdotta col d.l. n. 35 del 2005 - Effetti.

In tema di azione revocatoria fallimentare, l'art. 67, comma 2, lett. b), del r.d. n. 267 del 1942 (nel testo modificato dal d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella l. n. 80 del 2005), prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa e quindi dal fatto che la stessa afferisca a un conto scoperto o solo passivo, ma impone al giudice del merito di verificare la revocabilità del pagamento avendo riguardo alla sua consistenza ed alla sua durevolezza. Pertanto, l'accertamento non può essere surrogato dalla sola quantificazione della differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle pretese della banca nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza e l'importo delle stesse alla data di apertura del concorso, come previsto dal successivo art. 70, comma 3 (nel testo novellato dal cit. d.l. n. 35 del 2005 e modificato, da ultimo, dalla l. n. 169 del 2008), giacché quest'ultima disposizione indica solo il limite massimo dell'importo che il convenuto in revocatoria può essere tenuto a restituire.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 277 del 09/01/2019 (Rv. 652395 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_171

Revocatoria

Ordinaria

Pauliana

Azione

corte

cassazione

277 

2019