Concordato preventivo - Decreto di omologa - Ricorso per cassazione per ragioni attinenti ad entità e rango del credito - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
È inammissibile, per difetto di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione avverso il decreto di omologa del concordato preventivo con il quale il creditore contesti l'entità o il rango (privilegiato o chirografario) di un suo credito, come determinato ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione della proposta, dovendosi accertare sempre nelle forme della cognizione ordinaria le ragioni creditorie vantate nei confronti del debitore in concordato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 208 del 08/01/2019 (Rv. 652543 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_108, Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_048