Gestione coordinata del concordato preventivo e del procedimento prefallimentare - Necessità - Riunione dei procedimenti - Fondamento.
La domanda di concordato preventivo ed il procedimento prefallimentare debbono essere coordinati in modo da garantire che la soluzione negoziale della crisi, ove percorribile, sia preferita al fallimento. Pertanto, ove siano contemporaneamente pendenti dinanzi ad uno stesso ufficio giudiziario, gli stessi possono essere riuniti ex art_ 273 c.p.c., anche di ufficio, consentendo una siffatta riunione di raggiungere l'obiettivo della gestione coordinata.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 4343 del 20/02/2020 (Rv. 657079 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_085, Cod_Proc_Civ_ art_273
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
CONCORDATO PREVENTIVO