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Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 4343 del 20/02/2020 (Rv. 657079 - 03)

Concordato preventivo e procedimento prefallimentare - Pendenza innanzi a uffici giudiziari diversi - Gestione coordinata dei procedimenti - Modalità - Oneri di impugnativa incombenti sul debitore.

Allorquando l'istanza di fallimento sia stata depositata dinanzi ad un ufficio giudiziario diverso da quello innanzi al quale sia già pendente una domanda di concordato preventivo, l'obiettivo della gestione coordinata dei due procedimenti può essere conseguito sollecitando il tribunale successivamente adito all'adozione dei provvedimenti di cui all'art_ 39, comma 2, l.fall., che in ogni caso, in ossequio ai principi generali, e vieppiù nell'ottica di garantire preferibilmente la soluzione negoziale della crisi, debbono essere adottati anche di ufficio; è onere del debitore impugnare, nei limiti in cui ciò sia consentito, tutti i provvedimenti adottati, anche in rito, che possano ostacolare il preliminare esame della domanda di concordato preventivo da lui proposta, atteso che l'eventuale accoglimento del reclamo ex art_ 18 l.fall. contro la sentenza di fallimento, di cui si pretenda l'illegittimità a causa del mancato preventivo esame della domanda concordataria, presuppone che quest'ultima sia ancora "sub iudice".

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 4343 del 20/02/2020 (Rv. 657079 - 03)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_051, Dlgs_14_2019_art_053, Cod_Proc_Civ_ art_039

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI

CONCORDATO PREVENTIVO