Skip to main content

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria ordinaria - Cass. n. 4244/2020

Cessione di crediti - Natura - Revocatoria ordinaria ex art_ 66 l.fall. - Ammissibilità - Fondamento - Applicabilità dell'art_ 2901, comma 3, c.c. - Esclusione - Fondamento.

La cessione di crediti costituisce una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione, come tale assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dalla curatela fallimentare, ai sensi dell'art_ 66 l.fall., anche quando rappresenti l'unico mezzo per adempiere all'obbligazione scaduta, poiché si tratta di atto discrezionale, quindi non dovuto, e non operando, in questo caso, per il principio della tutela della "par condicio creditorum", l'irrevocabilità dell'adempimento del debito scaduto prevista dall'art_ 2901, comma 3, c.c.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4244 del 19/02/2020 (Rv. 656908 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_2901

Revocatoria

Ordinaria

Pauliana

Azione

corte

cassazione

4244

2020