Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 3878 del 17/02/2020 (Rv. 657072 - 01)
Decreto ingiuntivo esecutivo - Pagamento effettuato dal fallito quando ancora “in bonis” - Rimedi - Azione revocatoria - Ammissibilità - Ripetizione dell'indebito - Condizioni.
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - esecuzione provvisoria.
Nell'ipotesi di sottoposizione a procedura concorsuale di colui che abbia eseguito, volontariamente o coattivamente, un pagamento sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso in suo danno e da lui opposto, il pagamento così effettuato dal debitore "in bonis" è assoggettabile ad azione revocatoria, se ne ricorrano i presupposti, altrimenti rivelandosi ripetibile, ex art_ 2033 c.c., soltanto se risulti non dovuto. A quest'ultimo fine, peraltro, è necessario che gli organi della procedura concorsuale alleghino e dimostrino che il creditore non abbia avanzato alcuna pretesa nei confronti di quest'ultima, nei modi e termini di legge, ovvero che tale pretesa, benché proposta, sia stata rigettata con decisione irrevocabile.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 3878 del 17/02/2020 (Rv. 657072 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033, Dlgs_14_2019_art_203
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FALLIMENTO
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