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Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - approvazione - voto – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2422 del 04/02/2020 (Rv. 656715 - 01)

Creditori privilegiati - Pagamento dilazionato - Ammissibilità - Conseguenze sull'esercizio del diritto di voto - Accertamento rimesso al giudice di merito.

In tema di concordato preventivo la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, sicché l'adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura equivale ad una soddisfazione non integrale degli stessi, in ragione della perdita economica conseguente al ritardo rispetto ai tempi normali con il quale i creditori conseguono le somme dovute. La determinazione in concreto di tale perdita, rilevante ai fini del computo del voto ex art_ 177, comma 3, l.fall., costituisce un accertamento in fatto che il giudice di merito deve compiere alla luce della relazione giurata del professionista ex art_ 160, secondo comma, l.fall., tenendo conto degli eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di liquidazione dei beni gravati dal privilegio in ipotesi di soluzione della crisi alternativa al concordato.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2422 del 04/02/2020 (Rv. 656715 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_153, Dlgs_14_2019_art_154, Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_096, Dlgs_14_2019_art_109

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI

CONCORDATO PREVENTIVO

APPROVAZIONE VOTO