Ammissione allo stato passivo - Ricognizione di debito - Fallimento dell'autore della ricognizione - Presunzione del rapporto fondamentale - Opponibilità al curatore - Prova contraria - Onere a carico del curatore.
Obbligazioni in genere - promesse unilaterali - promessa di pagamento e ricognizione del debito.
La ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l'esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova - il cui onere grava sul curatore fallimentare - della sua inesistenza o invalidità.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2431 del 04/02/2020 (Rv. 656986 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1988, Cod_Civ_art_2704, Dlgs_14_2019_art_201
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
PASSIVITA' FALLIMENTARI
AMMISSIONE AL PASSIVO