Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - deliberazione ed omologazione - adunanza dei creditori – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2424 del 04/02/2020 (Rv. 657224 - 01)
Concordato preventivo - Approvazione della proposta - Regime successivo al d.l. n. 35 del 2005 - Suddivisione dei creditori in sole due classi - Maggioranza necessaria - Unanimità - Fondamento.
In tema di concordato preventivo la proposta è approvata solo se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, in caso di suddivisione in classi, anche della maggioranza di queste, sicché, ove il concordato abbia previsto due sole classi di creditori, la proposta deve comunque ritenersi respinta se non sia stata raggiunta la maggioranza che, in questo caso, coincide con l'unanimità delle classi.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2424 del 04/02/2020 (Rv. 657224 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_085, Dlgs_14_2019_art_044, Dlgs_14_2019_art_046, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_109, Dlgs_14_2019_art_110
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
CONCORDATO PREVENTIVO
DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE