Reclamo - Irrituale o mancata costituzione del reclamato - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, in caso di irrituale costituzione o di mancata comparizione in udienza del reclamato il giudice, verificata la regolarità del contraddittorio, deve decidere il reclamo nel merito, non potendosi far discendere dalle predette circostanze il disinteresse processuale della parte a coltivare la domanda di fallimento. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la mancata costituzione del P.G. presso la Corte d'appello comportasse la rinuncia all'istanza di fallimento).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7121 del 12/03/2020 (Rv. 657487 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_051, Dlgs_14_2019_art_053