Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa – Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 6506 del 09/03/2020 (Rv. 657485 - 01)
Art. 150 d.lgs. n. 5 del 2006 - Interpretazione - Data di deposito del ricorso - Consecuzione delle procedure - Irrilevanza - Fattispecie.
L'art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006, nel prevedere che le procedure fallimentari e di concordato pendenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo restano soggette alla legge fallimentare anteriore, valorizzano in via esclusiva, ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni, la data di deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento, senza che assuma rilievo alcuno, sul piano della disciplina processuale applicabile, l'eventuale consecuzione tra procedure. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decadenza dalla revocatoria ex art. 69-bis l.fall., ancorché il fallimento, intervenuto sotto il vigore delle nuove disposizioni, fosse stato preceduto, nella vigenza delle precedenti, dall'ammissione della debitrice all'amministrazione controllata e al concordato preventivo).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 6506 del 09/03/2020 (Rv. 657485 - 01)