Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 6196 del 05/03/2020 (Rv. 657035 - 01)
Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Fallimento di uno degli opponenti - Improcedibilità della domanda - Necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del fallito - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, la domanda è contrassegnata da improcedibilità rilevabile d'ufficio, senza che vada integrato il contraddittorio nei confronti della curatela fallimetare, in quanto il creditore opposto è tenuto a far accertare il proprio credito nell'ambito della verifica del passivo ai sensi degli artt. 92 e s. l.fall., in concorso con gli altri creditori. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la pronuncia con la quale erano stati condannati al pagamento di somme i soli fideiussori dell'impresa debitrice poi fallita, escludendo che dovesse integrarsi il contraddittorio nei confronti della procedura concorsuale).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 6196 del 05/03/2020 (Rv. 657035 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_200, Cod_Proc_Civ_art_653, Cod_Proc_Civ_art_331