Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - atti successivi alla dichiarazione – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7477 del 20/03/2020 (Rv. 657470 - 02)
Azione di inefficacia ex art. 44 l.fall. - Legittimazione passiva del beneficiario del pagamento e non del soggetto incaricato della sua esecuzione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
I pagamenti avvenuti dopo il fallimento e riconducibili, anche indirettamente, al fallito, perché effettuati con suo denaro, su suo incarico ovvero in suo luogo, sono inefficaci, ai sensi dell'art. 44 l.fall., e le conseguenti domande di accertamento della loro inefficacia e di restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della "par condicio creditorum" vanno proposte nei confronti dell'"accipiens", che è l'unico legittimato passivo, essendo l'effettivo beneficiario dell'atto solutorio, e non, invece, contro il soggetto eventualmente deputato dal medesimo fallito alla sua esecuzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato, decidendo nel merito, la decisione di appello che aveva erroneamente ritenuto legittimato passivo di una domanda ex art. 44 l.fall. un istituto di credito che si era limitato a trasferire del denaro al creditore di una società dichiarata fallita su ordine, impartito con bonifico bancario, del liquidatore di quest'ultima, il quale aveva dichiarato di agire in nome e per conto della società stessa).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7477 del 20/03/2020 (Rv. 657470 - 02)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_144, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_100