Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - rapporti processuali - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8123 del 23/04/2020 (Rv. 657575 - 01)
Cause scindibili - Interruzione del processo - Effetti per i litisconsorti non attinti dall'evento interruttivo - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Procedimento civile - interruzione del processo - effetti
In caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti (nella specie, apertura del fallimento ex art. 43, comma 3, l.fall.) non spiega effetti nei confronti delle altre, le quali, pertanto, anche laddove il giudice non disponga la separazione delle cause, non sono tenute a riassumere il processo; conseguentemente, qualora la riassunzione non sia stata tempestivamente effettuata nell'interesse della parte colpita dal suddetto evento, l'estinzione si verifica nei soli confronti di quest'ultima, continuando il processo nei confronti degli altri litisconsorti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che - confermando la decisione di primo grado in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo instaurata con un unitario atto di citazione dal debitore principale e da due fideiussori, i quali avevano dedotto altresì la mancata sottoscrizione delle fideiussioni - aveva ritenuto che il fallimento del soggetto garantito spiegasse effetto interruttivo sull'intero processo, con conseguente estinzione dello stesso a seguito della mancata tempestiva riassunzione da parte dei condebitori solidali).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8123 del 23/04/2020 (Rv. 657575 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_307