Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8611 del 07/05/2020 (Rv. 657902 - 01)
Procedimento prefallimentare - Abbreviazione del termine di comparizione del debitore - Competenza del presidente - Fondamento.
Nell'ambito del procedimento prefallimentare, la valutazione della ricorrenza delle particolari ragioni d'urgenza, che giustificano l'abbreviazione del termine per la comparizione del debitore, compete solo al presidente del tribunale (ovvero al presidente di sezione tabellarmente designato per l'adozione di tali provvedimenti) il quale può disporla anche d'ufficio, per la particolare natura dell'istruttoria prefallimentare, non riducibile ad un processo tra parti contrapposte, in quanto idonea a dar luogo (nel caso di accoglimento della domanda) ad un accertamento costitutivo valevole "erga omnes"; tuttavia, la facoltà di abbreviare i termini per la comparizione del debitore è delegabile al giudice incaricato dell'esame del ricorso di fallimento dal presidente del tribunale, come previsto dal combinato disposto dei commi terzo e quinto dell'art. 15 l.fall.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8611 del 07/05/2020 (Rv. 657902 - 01)